L’accertamento e la prova del giudicato esterno oltre la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.: tra certezza del diritto ed esigenze processuali.
Cass. Civ., Ordinanza interlocutoria n. 13651/2026
Avv. Salvatore Tripodi
Con l’ordinanza interlocutoria n. 13651/2026, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, segnatamente, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo, ovvero, se la prova di tale circostanza fattuale – esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione – sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
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I fatti di causa
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una contribuente, sulla scorta della quale veniva richiesto il pagamento di un’ingente somma di denaro a titolo di imposta di registro applicata sulla sentenza di condanna, in forza della quale, il Tribunale di Roma aveva condannato vari Ministeri al versamento di singoli importi in favore di ciascuna delle centosessantadue parti del giudizio, tra cui la ricorrente.
In sede di gravame, la Corte di Giustizia tributaria di II grado della Regione Siciliana accoglieva l’appello dell’Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Il giudice di appello motivava tale decisione osservando che l’atto presupposto – avviso di liquidazione – era stato già impugnato e definito con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, emessa in data 02 maggio 2011, da ritenersi passata in giudicato, non avendo la ricorrente dimostrato di averla impugnata. In particolare, il giudice del gravame – richiamando il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. – concludeva che, in assenza di prova dell’impugnazione (onere che gravava sulla contribuente), la sentenza doveva considerarsi definitiva.
La contribuente, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione, articolato in otto motivi. Tra questi, il secondo – che ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite – contestava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 D. Lgs. n. 546/1992, censurando l’inversione dell’onere probatorio operato dal giudice d’appello: quest’ultimo, difatti, aveva ritenuto assolto dall’Agenzia l’onere di dimostrare l’esistenza di una sentenza di rigetto del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ponendo invece a carico della contribuente la prova del passaggio in giudicato, senza esigere la certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c..
La Sezione Tributaria, ravvisando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale di particolare rilevanza concernente la prova del giudicato esterno, sulla quale si registrano orientamenti non univoci, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, al fine di ottenere un intervento nomofilattico sul tema in rassegna.
La formazione del giudicato esterno alla prova dell’evoluzione giurisprudenziale: orientamenti tradizionali e nuove pronunce
Il tema della prova del giudicato esterno si colloca all’intersezione tra più disposizioni del sistema processuale e sostanziale civile e non può prescindere dalla lettura in combinato disposto degli artt. 2909 c.c.[1] e 324 c.p.c.[2], laddove giudicato formale e sostanziale si incontrano. L’art. 124 disp. att. c.p.c. prevede, dal canto suo, quale mezzo ordinario di prova del passaggio in giudicato, la certificazione del cancelliere apposta in calce alla copia della sentenza, attestante la mancata proposizione delle impugnazioni nei termini di legge. Proprio attorno a questa disposizione si dipana il punto nodale della questione, ovvero se tale certificazione costituisca l’unico mezzo ammissibile per provare il giudicato esterno, ovvero, se la prova possa essere fornita con mezzi alternativi.
L’ordinanza interlocutoria opera una precisa e puntuale ricognizione del panorama giurisprudenziale[3], che va dai primi anni 70’ ai giorni nostri, identificando cinque distinti orientamenti:
un primo orientamento, risalente e oggi minoritario, suggeriva che la prova del passaggio in giudicato possa ritenersi acquisita per il solo decorso del termine annuale dall’epoca di deposito della sentenza, senza necessità della certificazione del cancelliere, per cui «il giudice poteva ritenersi libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esterno anche se privo della rituale certificazione del cancelliere»[4];
un secondo orientamento, invero assai minoritario, riconosceva l’assolvimento dell’onere probatorio sulla scorta della produzione della sola sentenza, senza necessità dell’attestazione di cancelleria, gravando sulla controparte, una volta decorso il termine lungo, l’onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione[5];
l’orientamento tradizionale e prevalente presuppone l’effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, ponendo a carico della parte che invoca il giudicato esterno, l’onere di corredare la sentenza con la certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; difatti, “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.”[6]. Tale attestazione, dunque, costituirebbe un mezzo di prova indispensabile, a prescindere dalla mancata contestazione della controparte, la quale non equivale ad ammissione della definitività della decisione ed in mancanza della quale, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato;
un quarto orientamento accarezza l’idea che il giudicato esterno sia rilevabile d’ufficio anche in assenza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., poiché risponderebbe a un «preciso interesse pubblico» diretto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, pertanto, sulla scorta di tale tesi “il Giudice sarebbe, dunque libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere[7]”;
un ultimo e alternativo orientamento ventila la possibilità che l’onere di produrre la suddetta certificazione venga meno soltanto nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente la formazione del giudicato, mentre la mera non contestazione non sia invece sufficiente[8].
Dopo aver passato in rassegna mezzo secolo di evoluzione giurisprudenziale sul tema che ci occupa, l’ordinanza interlocutoria si sofferma, segnatamente, su due recenti arresti della Terza Sezione Civile, che hanno significativamente contribuito a ridisegnare il quadro di riferimento.
La Sentenza Cass. Civ., 5 febbraio 2025, n. 2827 ha affermato che l’art. 124 disp. att. c.p.c. indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato. La certificazione, nell’intendimento del Collegio, non può essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile, potendo trovare idoneo equipollente nell’esplicita ammissione, da parte di chi avrebbe interesse a negarlo, della formazione del giudicato[9]. Ha altresì precisato che deve escludersi valenza probatoria a una certificazione fondata sulle sole dichiarazioni della parte interessata, dovendo l’attestazione basarsi su una verifica diretta del cancelliere, supportata dalla consultazione degli archivi informatici.
A distanza di pochissimi giorni, la Suprema Corte, con la Sentenza Cass. Civ., 18 febbraio 2025, n. 4276, ha ulteriormente chiarito che la certificazione rilasciata dal cancelliere non è una prova legale dell’esistenza del giudicato, in quanto il funzionario attesta pur sempre la mancanza o la presenza di impugnazioni e non la formazione o la mancata formazione del giudicato. Non vi è, dunque, corrispondenza biunivoca necessaria tra proposizione di un’impugnazione e impedimento alla formazione del giudicato e viceversa. Ne discende, pertanto, che il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice anche d’ufficio, con facoltà di acquisire, ex art. 213 c.p.c., l’idonea documentazione dalla cancelleria degli uffici giudiziari interessati.
I possibili scenari all’esito della decisione delle Sezioni Unite
In attesa di poter leggere la pronuncia delle Sezioni Unite, quale mero esercizio prognostico, possiamo immaginare tre principali scenari:
1) Conferma del valore di prova legale esclusiva della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.
Le SS.UU. potrebbero confermare l’orientamento tradizionale, ribadendo che la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. costituisce il mezzo di prova necessario e indispensabile del giudicato esterno, nel rispetto della certezza delle situazioni giuridiche. In questo scenario, l’assenza della certificazione impedirebbe al Giudice di rilevare d’ufficio il giudicato e la mancata contestazione della controparte non potrebbe sopperire al difetto documentale.
Le ricadute pratiche di tale soluzione, tuttavia, sarebbero assai rilevanti: impedirebbero, di fatto, al Giudice di fondare la propria decisione su elementi meramente presuntivi o indiziari quanto alla definitività di una pronuncia, garantendo che l’effetto preclusivo del giudicato sia ancorato a una fonte certificata e verificabile, seppur non sempre esaustiva; tra l’altro, tale direzione presterebbe il fianco nel lasciare irrisolte le ipotesi – già segnalate da Cass. Civ., 18 febbraio 2025, n. 4276 – in cui la certificazione sia strutturalmente inidonea a fotografare la realtà (impugnazioni parziali, estinzione del giudizio di impugnazione);
2) Affermazione del principio di libertà della prova del giudicato
Le Sezioni Unite potrebbero aderire all’orientamento emergente, affermando che la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia il mezzo ordinario, ma non esclusivo, per dimostrare il passaggio in giudicato. La prova potrebbe essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, nel rispetto del principio generale di libertà della prova ex art. 115 c.p.c., con il giudice chiamato ad accertare in concreto se il giudicato si sia formato.
In tale ottica, potrebbero assumere rilievo probatorio: a) l’esplicita ammissione della controparte; b) la produzione di documentazione attestante l’inutile decorso dei termini di impugnazione; c) le risultanze degli archivi informatici. Tale soluzione imporrebbe, tuttavia, di perimetrare con estrema precisione i mezzi equipollenti ammissibili, distinguendo tra esplicita ammissione e mera non contestazione e tra prova documentale alternativa e semplice allegazione di parte.
Soluzione intermedia
L’arresto delle Sezioni Unite potrebbe, infine, optare per una soluzione più calibrata, che distingua a seconda delle situazioni concrete:
- Ipotesi ordinaria: la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. rimane il mezzo privilegiato, ma non esclusivo; la sua mancanza può essere supplita dall’esplicita ammissione della parte avversa o da documentazione equipollente che attesti con certezza la definitività della decisione;
- Ipotesi di impugnazione parziale: la certificazione è strutturalmente inidonea e il giudice ha il dovere di acquisire d’ufficio la documentazione necessaria ex art. 213 c.p.c.;
- Ipotesi di mera non contestazione: non equivale ad ammissione e non esonera dall’onere probatorio.
Quest’ultima soluzione avrebbe il pregio di valorizzare la funzione del giudicato esterno come elemento normativo e non solo fattuale, garantendo al contempo la certezza delle situazioni giuridiche e la flessibilità necessaria a fronteggiare le ipotesi in cui il meccanismo certificativo ex art. 124 disp. att. c.p.c. risulti inadeguato.
Principi di diritto e conclusioni
Indipendentemente dall’esito della pronuncia delle Sezioni Unite, l’ordinanza interlocutoria n. 13651/2026 offre già alcune coordinate interpretative di indubbio rilievo sistematico.
Appare ormai consolidato l’orientamento per il quale la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. non debba essere considerata una prova legale in senso tecnico: il cancelliere, difatti, attesta la mancata proposizione delle impugnazioni, non la formazione del giudicato. Quest’ultimo è un effetto che si produce di diritto al verificarsi dei presupposti ivi previsti e non per effetto dell’attestazione del funzionario.
In assenza di una previsione espressa che limiti i mezzi di prova, il principio generale di libertà della prova depone nel senso della ammissibilità di prove alternative e la distinzione tra esplicita ammissione e mera non contestazione sarà destinata ad assumere un ruolo centrale: difatti, soltanto la prima esonera dalla produzione della certificazione, mentre la seconda non può valere come rinuncia alla prova della definitività della sentenza.
Sul piano pratico, dunque, in attesa della pronuncia, regna ancora molta incertezza e gli operatori del diritto, sono chiamati ad adottare, in assenza di limiti certi, la strategia più prudente, la quale resta per sempre quella di produrre la sentenza munita della certificazione di cancelleria, adeguatamente verificata dal cancelliere attraverso la consultazione degli archivi informatici, salvo nei casi in cui la parte avversa abbia esplicitamente riconosciuto la definitività della decisione.
La pronuncia attesa, si preannuncia, pertanto, come un intervento di portata sistematica, destinato a incidere non solo sul processo tributario — nel cui ambito la questione è insorta — ma sull’intero ordinamento processuale civile, circoscrivendo in modo tendenzialmente definitivo i confini tra certezza del giudicato e libertà della prova.
[1] «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
[2] «S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395».
[3] Cfr. Sentenza, Cass. Civ., 05 febbraio 2025, n. 2827.
[4] Cfr. Sentenza, Cass. Civ., 26 maggio 1971, n. 1554.
[5] Cfr. Cass. Civ., 20 febbraio 1998, n. 1833; Cass. Civ., sez. Lavoro, 19 agosto 1987, n. 6952.
[6] Cfr. Cass. Civ., 19 marzo 1999, n. 2524; Cass. Civ., 21 settembre 2006, n. 20438; Cass. Civ., 29 agosto 2013, n. 19883; Cass. Civ., 01 marzo 2018, n. 4803; Cass. Civ., 29 settembre 2021, n. 26310; Cass. Civ., 02 marzo 2022, n. 6868; Cass. Civ., 28 dicembre 2023, n. 36258.
[7] Cfr. Cass. Civ., 24 maggio 2022, n. 16695; Cass. Civ., 11 giugno 2021, n. 16589.
[8] Cfr. Cass. Civ., 01 marzo 2018, n. 4803.
[9] Cfr. Consiglio di Stato, 16 marzo 2012, n. 1464.
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