Cessioni in blocco di crediti deteriorati e limiti del diritto dell’Unione: la Corte di Giustizia dell’Unione Europa ne definisce l’ambito applicativo.

Cessioni in blocco di crediti deteriorati e limiti del diritto dell’Unione: la Corte di Giustizia dell’Unione Europa ne definisce l’ambito applicativo.

Corte di Giustizia dell’Unione Europa, Sez. VI, Sentenza del 11 giugno 20262

Avv. Roberto Bonofiglio

Il mercato dei crediti deteriorati è, ormai da anni, uno dei terreni più fertili e insidiosi per il contenzioso bancario e finanziario. Le cessioni in blocco di portafogli di crediti, spesso strutturate attraverso catene di trasferimenti successivi tra soggetti di varia natura, hanno alimentato dubbi ricorrenti e mai del tutto sopiti, sulla legittimità formale delle operazioni, sulla effettiva titolarità del credito azionato in giudizio e, soprattutto, sull’adeguatezza del quadro normativo chiamato a governarle. 

In tale contesto ci si chiede fino a dove possa spingersi il sindacato del giudice e, soprattutto, se il diritto europeo possa essere evocato per colmare i vuoti – o presunti tali – del diritto interno, persino per operazioni concluse prima dell’entrata in vigore delle nuove direttive regolamentari.

Al Tribunale di Brindisi il plauso di aver sottoposto tali interrogativi all’attenzione dei giudici di Lussemburgo dando vita a un rinvio pregiudiziale di notevole portata sistematica.

La risposta della Corte è arrivata con una chiarezza quasi disarmante e, per certi versi, brutale.

Per la Corte il diritto europeo non è applicabile alle operazioni di cessione dei crediti e non può essere trasformato in uno strumento demolitorio a effetto retroattivo. 

Una risposta decisa, costruita con rigore metodologico, che ridisegna con precisione i confini entro cui deve muoversi il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità delle cessioni di NPL formalizzate ante l’entrata in vigore delle direttive dedicate.[1]

Di seguito analizziamo il caso concreto, le questioni giuridiche sottese alla decisione, il percorso argomentativo della Corte e i suoi risvolti pratici. 

Il caso concreto

La sentenza dell’11 giugno 2026, resa dalla Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta un tema di straordinaria rilevanza pratica: la disciplina delle cessioni in blocco di crediti deteriorati e, soprattutto, la possibilità di sottoporle retroattivamente ai requisiti introdotti dal diritto europeo più recente. La controversia prende le sue mosse da un pignoramento immobiliare promosso da una Società  cessionaria di un credito bancario dinanzi al Tribunale di Brindisi. 

La società procedente assumeva di essere divenuta titolare del credito azionato a seguito di una serie di cessioni successive, aventi ad oggetto un credito in origine sorto da un’ingiunzione di pagamento del 1997 in favore di una banca italiana. Il giudice del rinvio sollevava dubbi non marginali sulla effettiva e legittima titolarità del credito in capo alla cessionaria finale. Tali dubbi vertevano su due profili fondamentali.

Il primo riguardava la struttura formale dei contratti di cessione: i contratti prodotti in giudizio risultavano redatti per iscritto, ma non in forma di atto pubblico né di scrittura privata autenticata; inoltre, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza di rinvio, essi sarebbero stati privi di una data certa opponibile ai terzi.

Il secondo profilo riguardava invece la qualificazione soggettiva dei cessionari intervenuti nella catena traslativa. Il Tribunale di Brindisi sottolineava che non tutti i soggetti coinvolti risultavano iscritti nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106, comma 1, TUB, con la conseguenza che, almeno secondo il dubbio del giudice nazionale, essi non sarebbero stati assoggettati alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia né alle correlate regole organizzative in materia di prevenzione del riciclaggio.

Muovendo da tali presupposti, il giudice rimettente ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione tanto ambiziosa quanto dirimente: il diritto dell’Unione europea osta a una disciplina nazionale che – per il periodo antecedente al recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 – non imponeva una forma scritta qualificata per le cessioni in blocco di NPL, né richiedeva l’iscrizione in albi vigilati per i soggetti cessionari?

Il quesito non risultava meramente teorico. Si tratta di un vaglio fondamentale che rischia di avere un impatto sistemico sul recupero dei crediti deteriorati in Italia, ridefinendo gli standard di trasparenza e legittimità delle catene di cessione.

Le questioni giuridiche sottese alla sentenza in commento.

Le questioni giuridiche affrontate dalla Corte sono essenzialmente tre, strettamente intrecciate tra loro.

La prima questione attiene alla capacità di individuare il momento esatto della nascita del diritto, ovvero al problema dell’applicabilità temporale della direttiva (UE) 2021/2167, la quale ha introdotto un quadro comune per gestori e acquirenti di crediti deteriorati in punto AML. 

Il giudice del rinvio si domandava, in sostanza, se quella direttiva potesse essere utilizzata come parametro per valutare operazioni di cessione concluse ben prima del suo recepimento nell’ordinamento italiano.

La Corte, investita della questione, ha rilevato con fermezza che la direttiva è entrata in vigore il 29 dicembre 2021, che il termine di recepimento è scaduto il 29 dicembre 2023, che le misure nazionali adottate per conformarvisi si applicano dal 30 dicembre 2023 e, infine, valorizzando il dato testuale dell’art. 2, par. 5, lett. d), che precisa come “la direttiva non si applica ai trasferimenti di diritti del creditore o del contratto di credito verificatisi prima del 29 dicembre 2023”. Una clausola espressa, inequivoca, che non lascia margini interpretativi.

Anche nell’ordinamento italiano, il codice civile sancisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 delle Disposizioni preliminari al c.c.)[2] .

La Corte, muovendosi sul piano del diritto dell’Unione, ribadisce che, prima della scadenza del termine di recepimento di una direttiva, gli Stati membri non sono tenuti ad aver già adottato le relative misure di attuazione. Anche la Cassazione si è attestata su questa linea, riconoscendo che l’obbligo di interpretazione conforme sorge soltanto a partire dal momento in cui il termine di trasposizione è scaduto.[3]

Il secondo profilo, che attiene al problema dell’applicabilità materiale della direttiva antiriciclaggio 2015/849, appare ancora più rivelatore della logica che governa l’intera pronuncia.

Il giudice del rinvio ha infatti tracciato una stretta correlazione tra la mancata iscrizione dei cessionari e l’inevitabile elusione dei presidi di vigilanza e degli stringenti obblighi organizzativi imposti dalla normativa antiriciclaggio, ipotizzando che un simile vuoto di tutela nella disciplina nazionale possa porsi in aperto contrasto con i principi cardine del diritto dell’Unione.

Il ragionamento aveva una sua suggestione: se i soggetti che acquistano crediti deteriorati sfuggono a qualsiasi vigilanza, non si pone forse un problema sistemico di trasparenza?

La Corte, in parte motiva, ne traccia i confini precisando che l’ambito di applicazione della direttiva 2015/849 è circoscritto – in modo tassativo – ai soggetti che svolgono le attività specificatamente indicate dagli artt. 2 e 3 e, tra quelle attività, semplicemente, non figurano né l’acquisto né la gestione di crediti deteriorati[4].

Il passaggio è cruciale perché la Corte non nega il rilievo, in astratto, delle esigenze di trasparenza e controllo nel mercato degli NPL. Afferma però qualcosa di più sottile e rigoroso: quelle esigenze non possono essere surrettiziamente ricavate dalla direttiva antiriciclaggio al di fuori del suo perimetro soggettivo e oggettivo. La direttiva 2015/849 non è, né può diventare, una clausola generale capace di attrarre nel proprio raggio qualunque attività economicamente sensibile. Usarla come tale significherebbe snaturarne la funzione e, soprattutto, creare per via giudiziaria un’estensione applicativa che il legislatore europeo non ha inteso compiere.

L’ultimo e più dirompente snodo della pronuncia, vera chiave di volta per comprenderne la portata sistematica, attiene al tentativo del giudice a quo di invocare i principi generali dell’Unione – quali tutela effettiva, trasparenza e buona fede oggettiva – quale presidio suppletivo a fronte dell’inapplicabilità delle direttive. 

Su tale fronte, tuttavia, la Corte traccia un limite invalicabile ovvero, laddove la disciplina nazionale controversa non costituisca diretta attuazione del diritto europeo, i principi generali dell’Unione non godono di forza espansiva tale da assurgere a parametro autonomo per caducare o disapplicare la normativa interna. I richiamati principi non costituiscono una fonte autonoma idonea a rifondare ex post la disciplina di negozi anteriori, in assenza di un effettivo collegamento con l’attuazione del diritto europeo. 

Percorso argomentativo e risvolti di ordine pratico.

La forza della sentenza sta nella linearità del percorso argomentativo, costruito attraverso una sequenza essenziale, ma difficilmente contestabile.

Il primo snodo logico è rappresentato dal criterio temporale. 

La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta possa essere utilizzata quale parametro per valutare vicende negoziali perfezionatesi in epoca anteriore, ribadendo che le direttive operano entro il proprio ambito temporale di applicazione e che la successiva evoluzione normativa del settore degli NPL non può essere estesa retroattivamente alle operazioni già perfezionate.

Sotto questo profilo la sentenza produce un effetto stabilizzante di grande rilievo. 

Nel dibattito nazionale, infatti, l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva 2021/2167 aveva alimentato il rischio di letture “retrospettive”, tese a valutare la legittimità delle pregresse cessioni in blocco alla luce dei nuovi standard. La Corte arresta questa deriva e ribadisce che il miglioramento sopravvenuto del quadro regolatorio non equivale a una censura implicita del regime precedente.

Il secondo passaggio di rilievo è l’argine posto alle interpretazioni estensive del diritto UE. 

La Corte esclude che la direttiva 2015/849 possa essere forzata oltre il proprio ambito applicativo fino a ricomprendere, in via generale, attività di acquisto o gestione di crediti deteriorati.

Questo chiarimento è destinato ad avere effetti molto concreti nel contenzioso domestico. 

Spesso, soprattutto nei giudizi esecutivi e nelle opposizioni fondate sulla catena delle intervenute cessioni, la difesa del debitore tende a prospettare un deficit di legittimazione sostanziale del cessionario attraverso il richiamo a standard europei di trasparenza, tracciabilità, compliance o vigilanza. 

La sentenza in commento segnala che tale percorso argomentativo è praticabile solo se esiste una precisa base normativa europea applicabile al caso. In mancanza, il dibattito torna a collocarsi sul terreno, più tradizionale ma anche più corretto, del diritto interno.

Ed è proprio questo il terzo risvolto pratico: la decisione della Corte non dipana tutti i dubbi relativi alle cessioni di NPL, ma chiarisce che tali dubbi, per il periodo anteriore al 29 dicembre 2023, devono essere affrontati con gli strumenti del diritto nazionale, non attraverso un improprio uso del diritto dell’Unione.

Ciò significa che restano pienamente aperte – sul piano interno – le questioni riguardanti, ad esempio, la prova della titolarità del credito, l’opponibilità della cessione al debitore o ai terzi, la rilevanza della data certa, la sufficienza documentale nei giudizi esecutivi e la continuità della catena traslativa.[5]

La Corte non nega l’esistenza di tali problematiche bensì lascia intendere che le stesse non possono essere risolte evocando direttive europee non applicabili.

L’impatto sul contenzioso seriale in materia di NPL.

Dal punto di vista pratico, la decisione è destinata a incidere profondamente sul contenzioso seriale relativo alle cessioni in blocco. Per gli operatori del mercato, essa offre un importante fattore di certezza: le operazioni concluse prima del 29 dicembre 2023 non possono essere invalidate o rese inopponibili per il solo fatto di non rispettare requisiti introdotti successivamente dalla direttiva 2021/2167.

Per i giudici nazionali, la sentenza rappresenta invece una bussola metodologica. 

Quando la controversia concerne operazioni anteriori alla soglia temporale individuata dalla direttiva, il sindacato dovrà concentrarsi sui presupposti interni di validità, prova e opponibilità, senza tentare scorciatoie fondate su principi europei sganciati da una specifica norma attuativa.

In altre parole, non basta invocare in modo generico la mancanza di forma pubblica, l’assenza di iscrizione in albi vigilati o il richiamo all’antiriciclaggio europeo; occorre verificare, caso per caso, se il cessionario abbia assolto all’onere probatorio richiesto dall’ordinamento nazionale per dimostrare la propria titolarità sostanziale e processuale[6].

La Corte, in questa prospettiva, sceglie una soluzione che tutela non soltanto il contenuto delle direttive, ma anche la coerenza dell’ordinamento: gli standard nuovi valgono per il futuro, non diventano automaticamente un parametro demolitorio del passato e tale proiezione costituisce una scelta che trova riscontro tanto nella giurisprudenza europea richiamata dalla Corte, quanto nel principio interno di irretroattività.

Considerazioni conclusive

Nel delicato terreno delle cessioni in blocco di crediti deteriorati, la Corte di Giustizia sceglie una strada di limpido rigore metodologico: prima occorre verificare se esista davvero una fonte europea applicabile alla fattispecie; solo dopo, e solo se quella verifica dà esito positivo, se ne possono trarre conseguenze sul diritto interno. 

La direttiva 2021/2167 non si applica alle cessioni anteriori al 29 dicembre 2023 e non può, quindi, essere utilizzata per imporre retroattivamente obblighi informativi, requisiti documentali o assetti organizzativi ulteriori rispetto a quelli vigenti al tempo dei fatti.

Allo stesso modo, la direttiva 2015/849 non si estende, in quanto tale, all’acquisto o alla gestione di crediti deteriorati, attività che non rientrano tra quelle espressamente ricomprese nel suo ambito applicativo, né, infine, possono soccorrere i principi generali del diritto dell’Unione, perché essi vincolano gli Stati membri quando questi attuano il diritto UE; e questo, nella vicenda esaminata, semplicemente non accade.

La portata della decisione si coglie bene se la si osserva da due prospettive.

Da un primo punto di vista, la sentenza ha una funzione chiaramente conservativa. 

La Corte impedisce che la nuova disciplina europea sul mercato secondario degli NPL venga trasformata in un fattore di destabilizzazione delle operazioni pregresse. In questo senso, la pronuncia mette un argine a un contenzioso che rischiava di fondarsi su un uso improprio del diritto eurounitario, evocato non come parametro realmente applicabile, ma come strumento demolitorio di rapporti sorti in un diverso quadro normativo. 

Sotto un diverso profilo, tuttavia, la decisione non esclude che le cessioni in blocco possano essere oggetto di contestazione sulla base della disciplina nazionale applicabile.

La Corte non esonera i cessionari dall’onere di provare la titolarità del credito, né attenua i requisiti di allegazione e prova richiesti dal diritto nazionale. Essa, piuttosto, agisce in maniera più precisa e utile: ricolloca il giudizio nel suo perimetro corretto. 

In un perimetro interpretativo finora esposto al rischio di pericolose sovrapposizioni, la Corte di Giustizia traccia confini netti e ristabilisce un rigoroso ordine concettuale. La modernizzazione del mercato degli NPL è un dato normativo acquisito, ma non legittima forzature retroattive; la compliance antiriciclaggio resta un presidio irrinunciabile, ma inestensibile oltre il rigoroso recinto dei soggetti e delle attività tipizzate. Soprattutto, la pronuncia ci ricorda che i principi del diritto dell’Unione, pur nella loro valenza fondante, non possono trasformarsi in un grimaldello universale per disapplicare normative interne prive di matrice europea. Un monito chiaro, che ridefinisce le coordinate del contenzioso bancario e impone a noi operatori una necessaria ricalibratura delle strategie difensive.

La pronuncia contribuisce così a delimitare con chiarezza l’ambito di applicazione temporale e materiale della disciplina eurounitaria rispetto alle cessioni di crediti deteriorati anteriori al nuovo quadro normativo.


[1] Come si vedrà infra: trattasi della direttiva 2015/849 in materia antiriciclaggio e la direttiva 2021/2167 in punto gestori e acuqirenti di crediti

[2] REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / Disposizioni sulla legge in generale / Disposizioni sulla legge in generale-art. 11: “Le legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché’ non preceda quella della stipulazione”.

[3] Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 20462 del 17/07/2023.

[4] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

[5] Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 25911 del 22/09/2025

[6] Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 25911 del 22/09/2025

Vedi il PDF

Contatti

i-law Studio Legale è una Società Tra Avvocati iscritta nell’albo speciale tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano (art. 4bis L. 247/2012).

© Copyright 2026 - i-law Studio Legale