La rappresentanza del difensore nella mediazione civile tra principio di personalità e autonomia privata. Note a margine delle ordinanza della Cassazione del 15 e del 24 aprile 2026.

La rappresentanza del difensore nella mediazione civile tra principio di personalità e autonomia privata. Note a margine delle ordinanza della Cassazione del 15 e del 24 aprile 2026.

Avv. Stefania Morana

1. Premessa

La mediazione civile e commerciale costituisce uno dei principali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, volto a favorirne la composizione consensuale, al contempo concorrendo alla deflazione del contenzioso giudiziario. 

Dalla sua introduzione nell’ordinamento, la disciplina della mediazione ha conosciuto una continua evoluzione normativa e interpretativa. Le modifiche apportate dal d.l. n. 69/2013 (cd. “Decreto del Fare”), dalla riforma Cartabia e dal successivo decreto correttivo del 2024 hanno progressivamente ridefinito la struttura del procedimento, rafforzandone la funzione deflattiva e valorizzando il principio della partecipazione effettiva delle parti.

Tra le questioni maggiormente controverse si colloca quella relativa alle modalità di partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e, segnatamente, all’ammissibilità della partecipazione mediante un rappresentante sostanziale, anche ove questi sia il difensore della parte.

Dopo un periodo di sostanziale stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27 marzo 2019, il quadro interpretativo è stato improvvisamente rimesso in discussione da due ordinanze emesse dalla Suprema Corte nell’arco di appena nove giorni. Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la Terza Sezione civile ha escluso che il difensore possa cumulare la funzione di assistente tecnico con quella di rappresentante sostanziale della parte, ravvisando un’incompatibilità desumibile dalla struttura stessa del procedimento di mediazione. Di segno opposto è, invece, l’ordinanza della Seconda Sezione n. 10978 del 24 aprile 2026, che ha riaffermato l’orientamento inaugurato nel 2019, riconoscendo la possibilità che il difensore partecipi alla mediazione anche quale rappresentante sostanziale della parte, purché munito di apposita procura attributiva dei necessari poteri negoziali.

Il presente contributo si propone di analizzare il contrasto interpretativo formatosi in ordine alla compatibilità tra la qualità di difensore di parte e quella di rappresentante sostanziale, al fine di verificare quale soluzione ermeneutica risulti maggiormente coerente con la funzione e il percorso evolutivo dell’istituto della mediazione.

2. Il principio della partecipazione personale nella disciplina della mediazione

Per comprendere la portata dell’attuale dibattito interpretativo, occorre muovere dalla disciplina originaria del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Nella sua formulazione iniziale, l’art. 8 non conteneva alcuna previsione espressa circa le modalità di partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, limitandosi a disciplinarne gli aspetti organizzativi.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina originaria (C. Cost. sent. 272/2012), il legislatore è intervenuto con il d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98, che ha modificato l’art. 8 prevedendo, tra l’altro, che le parti dovessero partecipare agli incontri “con l’assistenza dell’avvocato”.

L’intervento, tuttavia, lungi dall’essere risolutivo, lasciava aperto il problema interpretativo, non chiarendo se tale previsione imponesse necessariamente la presenza personale ovvero consentisse la partecipazione mediante rappresentante.

Il quadro è mutato significativamente con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia). Per la prima volta, il legislatore ha positivizzato il principio della partecipazione personale, consentendo il ricorso alla rappresentanza soltanto “in presenza di giustificati motivi”, mediante “rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.

Con la recente riforma, la partecipazione personale delle parti in mediazione è diventata la regola generale del procedimento. Una scelta coerente e condivisibile: la mediazione, infatti, nasce per essere il luogo privilegiato del confronto diretto tra i veri titolari degli interessi in gioco..

Inoltre, il legislatore ha ammesso espressamente la rappresentanza volontaria, subordinandola alla ricorrenza di giustificati motivi e alla sussistenza di requisiti funzionali del rappresentante – conoscenza dei fatti e attribuzione dei poteri necessari alla composizione della controversia – senza introdurre alcuna limitazione con riguardo alla persona del delegato. La norma, in particolare, non ha previsto che il rappresentante debba essere un soggetto diverso dal difensore, né configurato un’incompatibilità tra la funzione di assistenza tecnica e quella di rappresentanza sostanziale.

Il successivo d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, ha ulteriormente completato il quadro normativo mediante l’introduzione del nuovo comma 4-bis dell’art. 8, dedicato esclusivamente alla forma della delega. Il legislatore ha stabilito che essa sia conferita mediante atto scritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante. Anche tale intervento ha confermato, pertanto, l’opzione legislativa di disciplinare puntualmente modalità e requisiti della rappresentanza, senza introdurre limitazioni soggettive in ordine all’individuazione del delegato.

In conclusione, la Riforma Cartabia ha riconosciuto la legittimità della rappresentanza sostanziale, disciplinandone presupposti e modalità. È proprio il significato da attribuire a tale disciplina, con particolare riguardo al silenzio del legislatore sulla possibile coincidenza tra rappresentante e difensore, a costituire il nucleo del successivo contrasto interpretativo sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità.

3. L’evoluzione giurisprudenziale della rappresentanza sostanziale nella mediazione

Prima della Riforma Cartabia, il quadro normativo sulla partecipazione delle parti in mediazione era segnato da una profonda incertezza. Un punto di approdo fondamentale è stato tracciato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8473/2019), la cui soluzione interpretativa ha assunto un ruolo centrale nel successivo assetto della materia.

Fino a quel decisivo intervento, infatti, la giurisprudenza di merito risultava nettamente spaccata in due filoni:

L’orientamento restrittivo: valorizzando la lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, riteneva la partecipazione personale un elemento essenziale della procedura. Secondo questa impostazione, la delega era ammessa, ma il rappresentante doveva essere necessariamente un soggetto diverso dal difensore (cfr. Trib. Bologna, 16.10.2014; Trib. Cuneo, n. 673/2020).

L’orientamento sistematico: facendo leva sui principi generali della rappresentanza volontaria, evidenziava l’assenza di un espresso divieto normativo. In questa prospettiva, la parte poteva farsi sostituire da un delegato liberamente scelto, purché munito dei poteri sostanziali per disporre del diritto in contesa. Nessun ostacolo, dunque, al conferimento del mandato rappresentativo proprio all’avvocato difensore, quale soggetto già fisiologicamente a conoscenza dei fatti e delle questioni giuridiche sottese alla lite (cfr. Trib. Verona, 28.09.2016)

In tale contesto, è venuta a collocarsi la sentenza della Terza Sezione civile della Corte di cassazione n. 8473 del 27 marzo 2019, destinata a costituire il principale arresto interpretativo in materia. La pronuncia, pur non potendo essere qualificata come intervento risolutivo del contrasto, ha fornito una ricostruzione organica dei rapporti tra partecipazione personale e rappresentanza sostanziale.

La Corte ha affermato tre principi fondamentali: la necessità della comparizione personale delle parti davanti al mediatore; la possibilità che tale partecipazione avvenga mediante un rappresentante sostanziale; l’idoneità del medesimo difensore della parte ad assumere anche il ruolo di rappresentante, purché munito di apposita procura sostanziale.

Il principio è stato progressivamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, che ha sostanzialmente mantenuto tale impostazione anche successivamente alla Riforma Cartabia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 02/07/2024 n. 18106)

In questa prospettiva, la partecipazione personale è funzionale ad assicurare che al procedimento prenda parte un soggetto effettivamente titolare del potere di disporre della controversia, più che a imporre la presenza fisica del titolare del diritto. La Riforma Cartabia ha certamente valorizzato tale principio, senza tuttavia chiarire se esso sia incompatibile con la coincidenza tra difensore e rappresentante sostanziale. Proprio su questo profilo il legislatore ha mantenuto il silenzio, lasciando irrisolta una questione interpretativa che ha continuato ad alimentare il dibattito giurisprudenziale. Emblematica, al riguardo, è la contrapposizione tra due ordinanze della Corte di cassazione, depositate a pochi giorni di distanza (15 e 24 aprile 2026), che hanno offerto soluzioni tra loro antitetiche.

4. Le ordinanze del 15 e del 24 aprile 2026: il contrasto sulla coincidenza tra difensore e rappresentante sostanziale

4.1. L’ordinanza della Terza Sezione del 15 aprile 2026: l’incompatibilità sistematica tra assistenza tecnica e rappresentanza sostanziale

L’ordinanza della Terza Sezione civile del 15 aprile 2026, n. 9608, pur richiamando il principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte deve partecipare al procedimento di mediazione personalmente ovvero mediante un rappresentante sostanziale, propone un ulteriore sviluppo interpretativo.

La Corte afferma, infatti, che la rappresentanza sostanziale non può essere conferita allo stesso avvocato incaricato dell’assistenza tecnica, escludendo così la possibilità che il difensore cumuli i due ruoli. Ciò sulla base di una lettura dell’istituto che valorizza tanto la funzione della mediazione quale sede di interlocuzione diretta tra i titolari degli interessi coinvolti, quanto la struttura normativa delineata dagli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.

In particolare, la Corte valorizza la funzione propria della mediazione quale procedimento volto a favorire il dialogo tra i soggetti coinvolti nella controversia. Proprio tale finalità richiederebbe che all’incontro con il mediatore partecipino le parti, personalmente ovvero tramite un rappresentante sostanziale.

La Corte rileva, inoltre, come sarebbe privo di giustificazione confinare il primo incontro alla sola partecipazione dei difensori, essendo questi già a conoscenza della natura e delle finalità della mediazione.

Infine, la Corte concentra l’attenzione su un argomento di carattere testuale e sistematico. Dalla lettura coordinata degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010, nella parte in cui prevedono che le parti partecipino al procedimento “con l’assistenza degli avvocati”, dovrebbe desumersi l’individuazione di due ruoli distinti e complementari: da un lato la parte, chiamata a partecipare al procedimento; dall’altro il difensore, cui compete la funzione di assistenza tecnica. 

Ne consegue che il solo avvocato, ancorché munito di procura sostanziale, non può ritenersi idoneo a soddisfare il requisito della partecipazione personale, poiché non gli è consentito cumulare le qualità di rappresentante della parte e di difensore che la assiste.

4.2. L’ordinanza della Seconda Sezione del 24 aprile 2026: la compatibilità tra assistenza tecnica e rappresentanza sostanziale

Di segno opposto è la soluzione accolta dalla Seconda Sezione civile con l’ordinanza 24 aprile 2026, n. 10978, resa nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione condominiale.

Nel caso esaminato, il condomino non aveva partecipato personalmente al procedimento di mediazione, avendo conferito al proprio difensore una procura sostanziale specifica che gli attribuiva il potere di discutere, trattare e transigere la controversia. L’avvocato aveva quindi preso parte all’incontro davanti al mediatore cumulando la qualità di difensore con quella di rappresentante sostanziale della parte.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione conferma la validità di tale modalità di partecipazione, richiamando il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento di mediazione obbligatoria, la parte deve comparire personalmente, assistita dal difensore, ferma restando la facoltà di farsi rappresentare da un sostituto sostanziale munito di apposita procura.

Muovendo da tale premessa, la Corte rileva come, nel caso concreto, il giudice di merito avesse correttamente accertato che il difensore non era intervenuto in forza della sola procura alle liti, ma di una distinta procura sostanziale, allegata all’istanza di mediazione e contenente l’espressa attribuzione dei poteri di discussione, trattazione e transazione della controversia. Ricorrendo tali presupposti, la partecipazione del difensore è stata ritenuta idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La soluzione accolta dalla Seconda Sezione si pone dunque in continuità con l’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 8473/2019, ma ne valorizza un profilo specifico: la funzione della rappresentanza sostanziale non viene meno per il solo fatto che il rappresentante sia anche il difensore della parte.

Proprio sotto questo profilo emerge il contrasto con l’ordinanza della Terza Sezione del 15 aprile 2026, la quale, pur richiamando il medesimo principio della necessaria partecipazione personale della parte o del suo rappresentante sostanziale, ne trae la diversa conclusione secondo cui la rappresentanza non potrebbe essere conferita allo stesso difensore incaricato dell’assistenza tecnica.

4.3. La reale portata del contrasto: due diverse concezioni del principio di partecipazione personale

Il confronto tra le due ordinanze dimostra che il dissenso interpretativo non investe il principio della partecipazione personale in sé, quanto piuttosto la sua concreta applicazione alla luce dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

Entrambe le pronunce, infatti, partono da un presupposto pacifico: la mediazione esige la presenza di un soggetto munito di effettivi poteri dispositivi. È parimenti condivisa l’idea che la semplice procura alle liti sia inidonea a questo scopo, rendendo sempre necessario un autonomo conferimento di poteri sostanziali.

La vera frattura emerge su un quesito dirimente: il rappresentante sostanziale può coincidere con l’avvocato difensore?

L’ordinanza del 15 aprile risponde negativamente. Interpretando l’inciso normativo secondo cui le parti partecipano “con l’assistenza degli avvocati” come un vero e proprio limite strutturale, ritiene che il difensore possa assistere la parte, ma non sostituirla. Questa prima impostazione esige, dunque, che il procedimento si svolga con la compresenza di due figure soggettivamente distinte.

Di segno diametralmente opposto è l’ordinanza del 24 aprile. 

In assenza di un divieto normativo espresso, la Seconda Sezione ritiene pienamente compatibile la concentrazione dei due incarichi nello stesso soggetto. Purché munito di una specifica procura sostanziale, l’avvocato può validamente disporre del diritto controverso: la distinzione tra assistenza tecnica e rappresentanza conserva il suo rilievo sul piano funzionale, ma non impone alcuna separazione soggettiva.

Come si evince, il contrasto non riguarda la nozione di rappresentanza o i requisiti della delega, ma ruota esclusivamente attorno all’esistenza di un’incompatibilità soggettiva tra i due ruoli. È proprio su queste due diverse concezioni del principio di “personalità della partecipazione” che si gioca il vero nodo interpretativo destinato a orientare la prassi.

5. La soluzione preferibile: continuità dell’evoluzione normativa e compatibilità tra assistenza tecnica e rappresentanza sostanziale 

Il contrasto interpretativo tra le ordinanze del 15 e del 24 aprile 2026 ci impone di stabilire quale ricostruzione sia più aderente alla ratio della mediazione civile. Il punto di partenza è in realtà pacifico: la partecipazione personale costituisce la regola ordinaria, essendo l’istituto concepito per favorire il confronto diretto tra i titolari degli interessi sostanziali. Il vero nodo, tuttavia, risiede nell’individuazione dei limiti della rappresentanza volontaria.

Già la nota Cassazione n. 8473/2019 aveva tracciato una rotta chiara, poi fedelmente recepita dalla Riforma Cartabia. L’attuale art. 8 del D.Lgs. 28/2010 positivizza infatti la regola della presenza personale e disciplina la delega, subordinandola a giustificati motivi e a precisi requisiti funzionali: la conoscenza dei fatti e i poteri necessari per comporre la lite. Eppure, è un dato estremamente significativo che il legislatore non abbia introdotto alcuna limitazione soggettiva in ordine alla persona del delegato, omettendo qualsiasi divieto espresso per il difensore. Un silenzio normativo confermato persino dal recente decreto correttivo (D.Lgs. 216/2024), che è intervenuto esclusivamente sulla forma della delega senza scalfirne la disciplina soggettiva.

Questa inerzia legislativa appare difficilmente conciliabile con la soluzione restrittiva prospettata dall’ordinanza del 15 aprile. La Terza Sezione, valorizzando l’inciso normativo secondo cui le parti partecipano “con l’assistenza degli avvocati”, deduce un’incompatibilità strutturale che imporrebbe la necessaria compresenza di due soggetti distinti. 

Si tratta di un argomento suggestivo ma, a un’attenta lettura, non decisivo.

La disposizione distingue infatti l’assistenza tecnica dalla rappresentanza sostanziale sul piano puramente funzionale, senza precludere che tali ruoli – giuridicamente e concettualmente autonomi – facciano capo alla medesima persona fisica. Aderire all’impostazione dell’ordinanza del 15 aprile significherebbe, in definitiva, introdurre in via pretoria una limitazione soggettiva che il legislatore, pur avendone avuta più volte l’occasione, non ha mai voluto prevedere.

6. Ricadute applicative e considerazioni conclusive

Il contrasto emerso tra le ordinanze del 15 e del 24 aprile 2026 è destinato a produrre effetti che trascendono i casi esaminati e investono la prassi quotidiana della mediazione civile.

L’adesione all’una o all’altra impostazione incide, infatti, non soltanto sulla validità della partecipazione al procedimento, ma anche sulla stessa sorte del successivo giudizio. Una lettura che escluda la possibilità per il difensore di cumulare la funzione di assistente tecnico e quella di rappresentante sostanziale comporta, conseguenze particolarmente rilevanti nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria e, soprattutto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, nei quali il mancato assolvimento della condizione di procedibilità può determinare la revoca del provvedimento monitorio.

A parere di chi scrive, la soluzione accolta dalla Seconda Sezione con l’ordinanza n. 10978 del 24 aprile 2026 appare maggiormente idonea a coniugare il principio della partecipazione personale con la funzione propria del procedimento di mediazione nonché con il relativo impianto normativo.

L’obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di assicurare, in ogni caso, la presenza fisica del titolare del diritto, bensì quello di garantire che il procedimento si svolga con la partecipazione di un soggetto realmente in grado di dialogare con il mediatore e di assumere decisioni sulla controversia.

Sotto questo profilo, la coincidenza tra difensore e rappresentante non costituisce, di per sé, un ostacolo al corretto svolgimento della mediazione. Ciò che assume rilievo è piuttosto l’effettività dei poteri conferiti e la concreta disponibilità del rappresentante a partecipare in modo consapevole al procedimento conciliativo.

È evidente che la coesistenza di due orientamenti di legittimità così contrastanti non farà che alimentare l’incertezza e, di riflesso, il contenzioso in materia di mediazione. Non è da escludere, dunque, che nel prossimo futuro la questione approdi alle Sezioni Unite. Spetterà a loro il delicato compito di chiarire se la distinzione tra assistenza tecnica e rappresentanza sostanziale implichi per forza due soggetti distinti, o se entrambe le funzioni possano convivere in capo al medesimo professionista. Un nodo cruciale che attende una risposta definitiva. 

In attesa di tale auspicabile intervento, l’impostazione accolta dall’ordinanza del 24 aprile 2026 appare maggiormente rispettosa del dato letterale dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, coerente con la disciplina generale della rappresentanza volontaria e conforme all’evoluzione normativa culminata nella riforma Cartabia e nel successivo decreto correttivo del 2024.

L’introduzione, per via interpretativa, di una incompatibilità soggettiva tra difensore e rappresentante sostanziale rischierebbe, infatti, di trasformare il principio della partecipazione personale in un vincolo formale non previsto dal legislatore, sacrificando esigenze di efficienza del procedimento senza un corrispondente incremento delle garanzie sostanziali della mediazione.

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