Fideiussioni ABI e nullità antitrust: le Sezioni Unite dettano le nuove coordinate del contenzioso bancario. 

Fideiussioni ABI e nullità antitrust: le Sezioni Unite dettano le nuove coordinate del contenzioso bancario. 

Commento a Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825. 

Avv. Lucia Tortoreti

1. Introduzione: il lungo cammino della nullità antitrust.

La questione della validità delle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana costituisce, da oltre due decenni, uno dei nodi più complessi e dibattuti del diritto bancario e della responsabilità contrattuale. Come già evidenziato in un precedente contributo, il tema investe l’ambito di interferenza tra autonomia negoziale, disciplina antitrust e tutela del fideiussore, dando luogo a un contenzioso vasto e persistente, che ha interessato in modo trasversale tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità.

L’origine del tema risale, come noto, al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d’Italia, all’esito di un’istruttoria svolta ai sensi della legge n. 287 del 1990, accertò la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema ABI per le fideiussioni omnibus, in particolare quelle di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. Tali pattuizioni furono ritenute idonee a standardizzare le condizioni contrattuali, comprimendo in modo significativo la libertà negoziale dei fideiussori e alterando il corretto funzionamento del mercato del credito.

Le conseguenze civilistiche di tale accertamento sono rimaste a lungo controverse, sino all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, che ha affermato il principio della nullità parziale dei contratti “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale. Tuttavia, ben lontana dal dirimere il dibattito sorto in materia, tale pronuncia ha innescato una nuova stagione di contrasti interpretativi, incentrati sull’estensione temporale e oggettiva della nullità, nonché sugli effetti che ne derivano sul piano della disciplina codicistica della fideiussione.

È in questo contesto che si inserisce la sentenza n. 24825, pubblicata il 28 agosto 2026, con cui le Sezioni Unite, decidendo sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno dipanato in modo organico i principali profili di incertezza applicativa emersi dopo il 2021, enunciando i principi di diritto destinati a orientare il contenzioso seriale in materia. 

La vera novità della pronuncia in commento risiede nel fatto che le Sezioni Unite non si sono limitate a estendere la possibilità di far valere la nullità antitrust alle fideiussioni specifiche e ai contratti estranei al periodo oggetto dell’accertamento amministrativo, ma hanno soprattutto ridefinito il paradigma probatorio del contenzioso, spostandone il fulcro dalla mera conformità del contratto allo schema ABI alla verifica concreta del collegamento tra la singola fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale.

Il presente contributo ripercorre l’itinerario argomentativo seguito dalla Corte, dando conto sia delle soluzioni accolte, sia degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali disattesi, al fine di offrire una lettura completa delle ricadute pratiche della decisione sul contenzioso bancario pendente e futuro.

2. Dal rinvio pregiudiziale alla decisione: la sentenza n. 24825 delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026.

La vicenda decisa trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori avverso l’ingiunzione di pagamento ottenuta da una società cessionaria del credito, delle somme dovute in forza di fideiussioni specifiche (quindi, non omnibus), prestate nel 2015 a garanzia dell’esposizione debitoria di un’impresa individuale verso l’istituto di credito. Le opponenti eccepivano in particolare la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva delle pattuizioni censurate dalla Banca d’Italia nel 2005, e la conseguente decadenza della creditrice dai diritti verso le garanti. La causa riproponeva, dunque, in modo netto, tutti i nodi rimasti irrisolti dopo il 2021: garanzie stipulate molti anni dopo il periodo dell’istruttoria, natura specifica e non omnibus della fideiussione, rapporto tra nullità antitrust e clausola “a prima richiesta”.

Investito della questione, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, rilevando come la sentenza n. 41994 del 2021 fosse stata oggetto, nella giurisprudenza successiva, di applicazioni disallineate su tre profili distinti: (i) la rilevanza temporale dell’accertamento della Banca d’Italia rispetto a fideiussioni anteriori o successive al periodo 2002-2005, (ii) l’ambito di applicazione del principio quanto alla natura specifica, anziché omnibus, della fideiussione e (iii) l’efficacia impeditiva o meno della decadenza ex art. 1957 c.c. riconoscibile alla clausola di pagamento “a semplice richiesta”.

Con il decreto dell’11 novembre 2025 il Primo Presidente ha dichiarato ammissibile il rinvio, osservando come le questioni sollevate fossero suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso seriale, di rilevante impatto numerico e sociale. All’udienza pubblica del 12 maggio 2026 la causa è stata discussa dinanzi alle Sezioni Unite, pervenute alla decisione ora pubblicata, che enuncia un principio unitario in risposta al primo e al secondo quesito, nonché un autonomo principio in ordine alla terza questione.

3. Il perimetro temporale dell’accertamento antitrust e la prova della persistenza dell’intesa.

Sul primo quesito la Corte ripercorre il contrasto tra l’orientamento restrittivo della Sezione Prima[1] e l’orientamento più estensivo della Sezione Terza, per la quale sarebbe sufficiente la mera riproduzione delle clausole censurate, quale ne sia la data.

In particolare, le Sezioni Unite non accolgono integralmente nessuna delle due impostazioni: riconoscono al provvedimento n. 55 del 2005 una particolare forza probatoria entro il suo perimetro di accertamento, ma, per le fideiussioni anteriori o successive all’arco temporale oggetto dell’istruttoria, ne escludono l’autosufficienza probatoria, ferma restando la sua utilizzabilità quale “elemento di prova”.

Il provvedimento n. 55 del 2005 viene dunque qualificato come elemento di prova (e non più, fuori dal proprio periodo, come “prova privilegiata”) dell’intesa restrittiva: per i negozi conclusi in un tempo pregresso o successivo rispetto al perimetro oggetto dell’istruttoria, l’accertamento amministrativo resta utilizzabile, ma da solo non è sufficiente a dimostrare la nullità della garanzia. In tale contesto, il giudice di merito è chiamato a un vaglio autonomo, volto ad accertare, con ogni mezzo istruttorio disponibile (ivi compreso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), se il modello negoziale utilizzato corrisponda a un’intesa o pratica concordata effettivamente restrittiva della concorrenza.

Ne deriva, dunque, un superamento di una lettura rigidamente circoscritta all’arco temporale dell’istruttoria, senza che ciò consenta, per converso, di attribuire all’accertamento del 2005 un’efficacia probatoria indiscriminata.

Nella motivazione, la Corte dà atto anche della spaccatura dottrinale registratasi sul punto. Un primo orientamento (richiamando la Circolare ABI n. 20 del 1987 e la risalente diffusione delle clausole censurate sin dagli anni ’80) ha sostenuto che l’uniformità contrattuale accertata nel 2005 non potesse ascriversi a una condotta spontanea di mercato, bensì a intese già esistenti e ancora praticate al momento dell’accertamento, sicché il provvedimento amministrativo varrebbe a dimostrare tanto l’intesa pregressa quanto quella in corso, senza necessità di prova ulteriore. Un secondo orientamento, all’opposto, ha insistito sull’eccezionalità della “prova privilegiata” riconosciuta all’accertamento amministrativo e sulla necessità di una stretta perimetrazione temporale.

Le Sezioni Unite odierne non si collocano semplicemente in una posizione intermedia tra i due orientamenti, ma ricostruiscono autonomamente la portata probatoria del provvedimento n. 55 del 2005, distinguendo, come detto, tra la particolare efficacia probatoria riconoscibile all’accertamento amministrativo entro il proprio perimetro temporale ed oggettivo e la sua utilizzabilità, al di fuori di tale perimetro, quale “elemento di prova” da valutare unitamente agli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio. 

In termini pratici, ne deriva un riequilibrio dell’onere probatorio come qui di seguito descritto. Il fideiussore che invochi la nullità per una garanzia collocata temporalmente fuori dall’ambito direttamente accertato non può limitarsi a produrre il provvedimento n. 55/2005 e il contratto recante le clausole coincidenti. Deve offrire ulteriori elementi idonei a dimostrare che, al momento della stipula, il modello negoziale utilizzato rispondeva ancora (o già rispondeva) a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento amministrativo può concorrere a tale dimostrazione, ma va letto nel suo “contenuto complessivo e nella sua effettiva proiezione temporale”.

La Corte pone quindi in capo al giudice di merito l’onere di un accertamento puntuale, volto a verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti rilevanti. Per il “periodo precedente” occorre valutare se l’istruttoria del 2005 descriva una prassi bancaria già preesistente allo schema ABI; per il “periodo successivo” bisogna apprezzare se gli effetti della standardizzazione si siano protratti e per quanto tempo, tenendo conto dei tempi commerciali necessari alla loro eventuale dissoluzione. Il giudice di merito potrà avvalersi, a tal fine, di ogni strumento istruttorio previsto dall’ordinamento, compreso, come sopra anticipato, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza che ciò determini, tuttavia, un’inversione dell’onere della prova, che resta a carico della parte che deduce la nullità della garanzia.

4. Dalle fideiussioni omnibus alle garanzie specifiche: l’oggetto dell’intesa torna al centro dell’accertamento.

Il secondo quesito riguardava l’estensione dell’ambito oggettivo della nullità: se essa fosse cioè circoscritta alle sole fideiussioni omnibus (uniche prese in considerazione dal provvedimento della Banca d’Italia) oppure operante anche per le fideiussioni specifiche, riferite a un singolo rapporto negoziale.

Su questo punto la Corte respinge la lettura più restrittiva, sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento del 2005 riguarderebbe esclusivamente le fideiussioni omnibus. Le Sezioni Unite osservano che l’illiceità delle clausole censurate non attiene alle clausole in sé, bensì al fatto che, inserite in un modello contrattuale di uso corrente e diffuso, esse abbiano prodotto un effetto di standardizzazione lesivo della concorrenza. Anche per le fideiussioni specifiche, pertanto, la parte che invoca la nullità “a valle” può e deve provare (con l’accertamento amministrativo quale elemento di prova non sufficiente da solo) l’esistenza di un’intesa o pratica concordata estesa anche a tale tipologia di garanzia, valorizzando in particolare la dimostrazione di una standardizzazione contrattuale non frutto di una trattativa individuale ed effettiva.

Anche su questa seconda questione la Corte riferisce del contrasto dottrinale: una parte degli interpreti ha rimarcato che il provvedimento della Banca d’Italia ebbe specificamente ad oggetto gli schemi ABI di fideiussione omnibus, muovendo dalla loro peculiare funzione di garanzia di un rapporto di durata e di una pluralità indeterminata di future esposizioni debitorie, sicché l’estensione del giudizio di disvalore alle fideiussioni specifiche rischierebbe di neutralizzare lo statuto differenziato che da sempre contraddistingue le due figure. Altra parte della dottrina ha invece escluso che vi sia una diversità tale da giustificare una mancata estensione del vaglio antitrust alle garanzie specifiche, evidenziando come una lettura circoscritta alle sole fideiussioni omnibus “aprirebbe la strada a facili elusioni dell’accertamento, mediante il ricorso, da parte delle banche, a una molteplicità di fideiussioni specifiche in luogo di un’unica garanzia omnibus”; si è così prospettata la possibilità di valorizzare, anche con riferimento alle fideiussioni specifiche, la prova di una prassi bancaria diffusa e uniforme nell’utilizzo delle tre clausole, quale elemento idoneo a dimostrare l’estensione dell’intesa o della pratica concordata anche a tale tipologia di garanzia.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur escludendo una preclusione derivante dalla natura specifica della garanzia, non introduce tuttavia alcun automatismo: la riconducibilità della singola fideiussione all’intesa anticoncorrenziale deve essere oggetto di specifico accertamento. Anche per le fideiussioni specifiche, infatti, la riconducibilità della garanzia all’intesa anticoncorrenziale deve essere verificata in concreto. Ne discende che il giudice di merito, nell’accertamento della pratica concordata, anche nelle fideiussioni specifiche, deve concentrarsi sulla dimensione oggettiva del comportamento coordinato e dei suoi effetti restrittivi.

Le risposte rese dalle Sezioni Unite, fin qui delineate, in riferimento sia al primo sia al secondo quesito, confluiscono nel seguente unico principio di diritto: “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., costituita in un tempo pregresso o successivo rispetto al periodo oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle” secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2021, utilizzando l’accertamento amministrativo quale elemento di prova da solo non sufficiente, previa ricognizione del suo contenuto e della sua portata con riguardo tanto all’ambito temporale quanto a quello oggettivo ulteriori rispetto a quelli propri del provvedimento”.

Va da sé che il soggetto che agisca sulla scorta della garanzia, anche in questa rinnovata cornice, ha la possibilità di dimostrare che la singola fideiussione, pur riproduttiva delle clausole censurate, sia stata in concreto frutto di una trattativa effettiva e libera tra le parti, fornendo così elementi idonei a escludere il collegamento della garanzia con la pratica anticoncorrenziale dedotta. La riproduzione delle clausole, infatti, non determina di per sé la nullità della fideiussione, ma costituisce un elemento che, unitamente agli ulteriori dati acquisiti nel giudizio, può concorrere alla dimostrazione dell’esistenza e dell’estensione dell’intesa o della pratica concordata, senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova a carico della banca.

5. La clausola di “pagamento a prima richiesta” sopravvive alla nullità: autonomia funzionale e tutela del credito.

Il terzo quesito riguardava la sorte della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, contenuta nel medesimo testo fideiussorio accanto alla clausola (dichiarata nulla) di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c..

Ci si chiede quindi se, una volta caducata quest’ultima, il creditore, per evitare la decadenza, debba necessariamente attivare un’iniziativa giudiziale entro il termine semestrale, oppure se possa ancora avvalersi di una mera istanza stragiudiziale in forza della clausola “a prima richiesta”.

Sul punto la Corte dà conto di un primo orientamento dottrinale secondo cui la declaratoria di nullità della clausola derogatoria comporterebbe la reviviscenza dell’intera disciplina dell’art. 1957 c.c., non solo nella parte relativa al termine semestrale di decadenza, ma in ogni sua parte, cosicché la banca non potrebbe evitare la perdita della garanzia se non attivando un’iniziativa giudiziale, in sede di cognizione o di esecuzione. A tale impostazione si contrappone un diverso orientamento, secondo cui la nullità della deroga non potrebbe travolgere la distinta clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta in una diversa disposizione dello schema ABI (l’art. 7, a fronte dell’art. 6 relativo alla deroga), con la conseguenza che l’estinzione della garanzia potrebbe comunque essere evitata dall’istituto di credito mediante iniziative stragiudiziali tempestive, salva la successiva possibilità per il garante di agire in ripetizione, ovvero di surrogarsi, ex art. 1949 c.c., nei diritti già vantati dal creditore verso il debitore principale.

Le Sezioni Unite privilegiano, in questo caso, la soluzione che preserva l’autonomia funzionale della clausola di pagamento a prima richiesta. Muovendo dalla distinta funzione assolta dalle due pattuizioni (la prima diretta a derogare ai termini di decadenza, la seconda volta unicamente a consentire un rapido recupero del credito, salva la successiva opponibilità delle eccezioni da parte del garante), la Corte esclude che la nullità della clausola derogatoria possa travolgere anche quella relativa al pagamento a prima richiesta. La caducazione della prima incide sui soli termini per l’iniziativa del creditore, non anche sulle relative modalità, che restano legittimamente semplificate in via stragiudiziale.

La Corte precisa altresì che la funzione della clausola “a prima richiesta”, come già evidenziato dalla stessa Banca d’Italia nel provvedimento del 2005, risiede nella tutela della specificità del credito bancario e nella conseguente esigenza di garantire un rapido ed efficiente accesso al finanziamento: la clausola consente al creditore un immediato recupero, senza necessità di previa escussione del debitore principale né di dimostrazione di specifiche condizioni, riservando al fideiussore la possibilità di far valere le proprie eccezioni in un momento successivo, mediante la restituzione di quanto eventualmente versato in via indebita.

Ne discende il seguente principio di diritto: “Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con una mera istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957 c.c., pur quando la compresente clausola di esenzione dal rispetto di tali termini sia stata dichiarata nulla in quanto riproduttiva di intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.

Si tratta di una soluzione che attenua sensibilmente le conseguenze sfavorevoli per gli istituti di credito, purché questi ultimi abbiano tempestivamente inoltrato la richiesta di pagamento in via stragiudiziale.

6.  Onere della prova e accertamento giudiziale dell’intesa: le ricadute pratiche sul contenzioso bancario.

La sentenza in commento produce effetti diretti e immediati sull’impostazione difensiva dei giudizi pendenti e futuri in materia di fideiussioni ABI. Per il fideiussore che intenda far valere la nullità “a valle”, non sarà più sufficiente allegare la mera coincidenza testuale delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. con quelle censurate nel 2005, quando la garanzia sia stata rilasciata al di fuori del triennio 2002-2005 ovvero abbia natura specifica: occorrerà offrire, con ogni mezzo istruttorio disponibile, la prova (ulteriore rispetto al provvedimento amministrativo) di un’intesa o pratica concordata effettivamente restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto lo specifico modello contrattuale utilizzato.

Per gli istituti di credito e per i cessionari di crediti bancari, la decisione offre, per converso, argomenti difensivi nuovi: la possibilità di contestare, caso per caso, la sussistenza di un’intesa o pratica concordata ulteriore rispetto al perimetro dell’accertamento del 2005, nonché la possibilità di dimostrare che la singola fideiussione sia stata oggetto di una trattativa individuale, libera ed effettiva, idonea a escludere la nullità nonostante la riproduzione testuale delle clausole censurate. Sul fronte della decadenza ex art. 1957 c.c., la conferma dell’autonomia della clausola di pagamento a prima richiesta consente altresì agli istituti di credito di preservare, mediante il tempestivo inoltro di una richiesta scritta, l’efficacia della garanzia anche a fronte della nullità della clausola derogatoria.

Va infine segnalato che la sentenza in commento, pur risolvendo in via generale le tre questioni sottoposte dal Tribunale di Siracusa, lascia inalterata l’importanza dell’accertamento richiesto al giudice di merito, il quale dovrà nel caso specifico valutare, alla luce degli elementi di prova complessivamente acquisiti, la sussistenza dell’intesa restrittiva e la sua effettiva incidenza sulla singola garanzia dedotta in giudizio: la prevedibilità degli esiti processuali, pertanto, risulterà accresciuta quanto ai criteri di giudizio, ma continuerà a dipendere, in concreto, dalla qualità e dalla completezza del materiale istruttorio offerto dalle parti.

La pronuncia, dunque, non elimina il contenzioso seriale, ma ne modifica la struttura: la questione non sarà più soltanto se il contratto riproduca o meno le clausole ABI, ma se, nel caso concreto, tale riproduzione costituisca indice della riconducibilità della garanzia a una pratica anticoncorrenziale.

Nel complesso, quindi, la pronuncia restituisce al giudice di merito un ruolo centrale nella ricostruzione, caso per caso, della persistenza e dell’estensione dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, offrendo però alle parti delle coordinate più stabili quanto a onere della prova, mezzi istruttori esperibili e conseguenze sulla disciplina codicistica della fideiussione con cui affrontare l’esistente contenzioso seriale in materia di fideiussioni bancarie.

7. Conclusioni e prospettive del contenzioso bancario.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna non tanto la conclusione del contenzioso sulle fideiussioni ABI, quanto una sua significativa trasformazione. Il tema non può più essere affrontato attraverso automatismi fondati sulla mera riproduzione delle clausole censurate nel 2005, né può essere risolto attraverso una rigida delimitazione temporale dell’accertamento amministrativo. Il punto centrale del giudizio si sposta sulla prova della concreta riconducibilità della singola garanzia alla pratica anticoncorrenziale.

È questo, probabilmente, il principale effetto sistematico della decisione: la questione della nullità non viene sottratta al contenzioso seriale, ma viene ricondotta nell’alveo di un accertamento necessariamente individualizzato, nel quale assumono rilievo la collocazione temporale della garanzia, la sua natura specifica o omnibus, le modalità di formazione del contratto e gli ulteriori elementi idonei a dimostrare l’esistenza e la persistenza dell’intesa.

La funzione nomofilattica delle Sezioni Unite si realizza, dunque, non attraverso la predeterminazione dell’esito delle singole controversie, ma attraverso la fissazione delle coordinate entro le quali tale esito dovrà essere ricercato. La decisione, qui commentata, uniforma il metodo dell’accertamento, lasciando tuttavia al giudice di merito la responsabilità della verifica concreta.

Sotto questo profilo, il contenzioso, pertanto, non risulta necessariamente destinato a una riduzione quantitativa, ma è destinato a mutare sul piano qualitativo, concentrandosi sulla prova del nesso tra la singola garanzia e l’illecito anticoncorrenziale.


[1] Secondo cui l’accertamento del 2005 non potrebbe attestare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale oltre il triennio 2002-2005, occorrendo altra e specifica prova per le fideiussioni successive.

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